Pos. 4   Prot. N. 18436 - 139.09.11 Palermo, 19/11/2009 


Oggetto: Rimborso spese riparazione autovettura personale a seguito di sinistro verificatosi in missione.



                          Assessorato regionale 

dei Lavori Pubblici
Ispettorato Regionale Tecnico
dei Lavori Pubblici

P A L E R M O



1. Codesta Amministrazione ha chiesto l'avviso dello Scrivente in ordine alla possibilità di rimborso di parte delle spese sostenute da un dipendente in servizio in relazione al soccorso stradale ed alla riparazione della propria autovettura, a causa del sinistro occorsogli durante l'espletamento di una missione per la quale era stato preventivamente autorizzato all'uso del mezzo proprio.
Più precisamente si chiede di conoscere se l'Amministrazione possa procedere al suddetto rimborso limitatamente a quella parte di spese, pari ad euro 1294,03 che, pur documentate da regolari fatture, eccedono il limite della copertura già prevista dalla polizza xxxxxx n. 694/131/18273, stipulata tra la Presidenza della Regione siciliana e xxxxxx, nella fattispecie erogata nella misura di euro 4000,00 sulla complessiva spesa sostenuta dal dipendente pari ad euro 5.294,03.
Considerato che la spesa in questione deriva da un sinistro occorso in sede di missione con uso del mezzo proprio autorizzato, e che è escluso il dolo o la colpa del dipendente, si chiede se sia possibile attribuire al dipendente in missione la suddetta differenza tra la somma rimborsata dalla Società assicurativa e quella pagata dal dipendente, imputando la spesa al Cap. 279201 (restituzioni e rimborsi) di codesto Ispettorato.


2. Quanto al quadro normativo cui ricondurre la materia, viene, preliminarmente, in rilievo l'art. 9 ("Indennità di missione") del D.P.Reg. 22 giugno 2001, n.10, secondo il quale "Per l'indennità di missione spettante al personale dell'Amministrazione regionale, in attuazione della vigente normativa, si applicano le nuove misure spettanti al personale dei Ministeri".
Stante il rinvio generico alla normativa vigente, ne consegue che, per la missione dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, rimane in vigore la L.r. 20 febbraio 1979, n.10, "Norme sul trattamento di missione dei dipendenti dell'Amministrazione regionale", che regolamenta l'istituto rinviando (a sua volta e per quanto non previsto) alle disposizioni in materia di trattamento di missione del personale dello Stato (art.9), e quindi alla L. 18 dicembre 1973, n. 836, al D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513 e al D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395.
Nella fattispecie, in ordine alla copertura assicurativa per il personale autorizzato a servirsi del proprio mezzo di trasporto, viene in rilievo l'art. 6 del D.P.R. n.395/1988 che dispone che "negli accordi di comparto saranno previste norme relative alla copertura assicurativa per i soli rischi aggiuntivi rispetto all'assicurazione obbligatoria" (superando la previsione dell'art. 15 della L. n. 836/1973 che condizionava l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio ad una dichiarazione di esonero di responsabilità dell'Amministrazione).
Tale disposizione riconduce alla disciplina negoziale la previsione della copertura assicurativa de qua, e, in attuazione della stessa, i contratti collettivi dei comparti (come individuati nell'Accordo 18 dicembre 2002, e prima dall'Accordo 2 giugno 1998) hanno previsto con varie formule di analogo tenore, l'obbligo per le amministrazioni di stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi - in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio - del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio (art.16 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n.44, relativo al personale del comparto Ministeri, sostituito dall'art. 16 del CCNL 16 maggio 2001; art.16 CCNL 24 aprile 2002, per il comparto Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; art.23 CCNL 14 febbraio 2001, per il personale non dirigente degli Enti pubblici non economici; art. 43 CCNL 14 settembre 2000 per il comparto delle regioni ed autonomie locali).
Stante, dunque, la sussistenza di un'obbligazione dell'Amministrazione regionale in ordine alla stipula di polizza assicurativa in favore dei dipendenti del comparto inviati in missione ed autorizzati a servirsi del proprio mezzo di trasporto, l'eventuale inadempimento al detto obbligo da parte dell'Amministrazione potrebbe tradursi, in caso di sinistro subito dal dipendente, in obbligo risarcitorio in via sostitutiva ai sensi dell'art. 1218 c.c. (TAR Marche, 6 dicembre 2001, n. 1230; Con. Stato, VI, 9 ottobre 1997, n. 1470).
L'assolvimento del predetto obbligo, mediante stipula della polizza assicurativa, come risulta nella fattispecie in esame - facendo comunque venir meno quella dichiarazione di esonero di responsabilità dell'Amministrazione - fa sì che debba ritenersi residuare un obbligo risarcitorio in via sostitutiva per quella parte di spesa eccedente la prevista copertura assicurativa.
Ciò che rileva è, infatti, la funzione indennitaria del contratto di assicurazione contro i danni, che ha lo scopo di garantire all'assicurato l'indennizzo di un danno subito, ovvero di tutelare il proprio patrimonio dalle conseguenze economiche di un determinato evento.
Alla luce di ciò, il danno rappresenta al contempo il presupposto ed anche il limite dell'assicurazione. Perché il contratto di assicurazione attivi le prerogative ivi pattuite è necessario che si verifichi un danno compreso tra quelli "garantiti" dalla polizza (= contratto) ed il danno rappresenta anche il limite massimo dell'indennizzo.
Questo perché nessun lucro o illecito arricchimento potrà mai derivare all'assicurato da un sinistro.
Con riferimento al contratto assicurativo stipulato dalla Pubblica Amministrazione per tenere indenne, in caso di sinistro, il dipendente inviato in missione e regolarmente autorizzato all'uso del mezzo proprio, il contratto assolve alla funzione di trasferire il rischio delle conseguenze giuridico-patrimoniali dell'evento dannoso dall'Amministrazione all'assicuratore.
Ne consegue che l'aver contrattualmente previsto un limite alla copertura del rischio fa sì che, per la parte eccedente la copertura, non essendo stata trasferita l'alea sull'assicuratore, l'Amministrazione rimane soggetta all'obbligo del pagamento conseguente al verificarsi dell'evento (sinistro).
Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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